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VADEMECUM: Cosa fare se si investe un ciclista?


In occasione di un incidente stradale con feriti, è obbligo di ogni soggetto coinvolto – indipendentemente dall’accertamento delle sue eventuali responsabilità – di fermarsi e attendere la polizia affinché rediga il verbale ed effettui i dovuti rilievi. La violazione di tale obbligo integra il reato di fuga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Tanto vale, a maggior ragione, nel caso in cui si investa un ciclista.

Se poi le ferite procurate al ciclista dovessero essere giudicate gravi, è obbligo dell’automobilista chiamare al più presto i soccorsi (la polizia, l’ambulanza o i carabinieri) affinché prestino le cure alla vittima.

La violazione di tale dovere integra il reato di omissione di soccorso, punito con la reclusione da uno a tre anni. Per configurare tale illecito penale non è necessario essere medici specializzati per comprendere la gravità dei danni procurati al ciclista: è sufficiente prefigurarsi che quest’ultimo si sia fatto male. Il semplice sospetto impone di fermarsi, scendere dall’auto, attendere la polizia e prestare i soccorsi.


Anche se l’automobilista si ferma e aspetta la polizia, tenendo così un comportamento diligente, potrebbe comunque essere ritenuto responsabile penalmente per il reato di lesioni. Il reato scatta solo in presenza di lesioni gravi o gravissime in capo al ciclista oppure, chiaramente, in caso di omicidio stradale se questi muore. È quindi necessario comprendere quando si è in presenza di lesioni lievi (per le quali, in caso di incidente, non c’è incriminazione penale) e quando invece si configurano le lesioni gravi e le lesioni gravissime.

Le lesioni lievi si hanno quando, nel certificato del pronto soccorso, viene data una prognosi di guarigione clinica non superiore a 40 giorni. In tal caso, quindi, non si aprirà un processo penale per l’automobilista e questi, se giudicato comunque responsabile, dovrà risarcire i danni alla vittima tramite la propria assicurazione.

Le lesioni gravi si verificano invece quando la prognosi indicata nel certificato medico è superiore a 40 giorni e l’incidente produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Infine, si parla di lesioni gravissime quando si verifica:

· una malattia certamente o probabilmente insanabile;

· la perdita di un senso;

· la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

La pena è proporzionata al tipo di reato commesso. Al netto dell’applicazione di eventuali aggravanti (come nel caso di guida sotto effetto di sostanze alcoliche o psicotrope) per le lesioni gravi si rischia la reclusione da tre mesi a un anno; invece, per le lesioni gravissime scatta la reclusione da uno a tre anni.

Il reato di lesioni non presuppone la volontarietà dell’azione: anche un investimento fatto per distrazione, e quindi senza malafede ma per semplice colpa, può far scattare il processo penale a carico del conducente dell’automobile. Si pensi a chi ha un colpo di sonno alla guida, a chi era distratto dal cellulare o non è stato in grado di calcolare le giuste distanze dal ciclista. Si vedrà più avanti quando si può invece parlare di responsabilità esclusiva del ciclista, circostanza che esclude ogni conseguenze penale per il conducente del veicolo a motore.


Come detto, la prima cosa da fare quando si investe un ciclista è fermarsi, chiamare la polizia e attendere l’arrivo delle autorità. Bisogna poi fornire i dati della propria polizza assicurativa.

Se si è convinti di avere ragione, bisogna raccogliere tutte le prove del caso come, ad esempio, dichiarazioni testimoniali e fotografie da cui si possa ricostruire l’accaduto.

Bisogna comunque fare la denuncia di sinistro entro i successivi tre giorni alla propria compagnia di assicurazione al fine di avvisarla dell’evento, eventualmente indicando le responsabilità che si ritiene di dover attribuire al ciclista stesso. Di regola, la denuncia di sinistro si può fare sia in forma scritta che verbale, recandosi personalmente presso la propria compagnia.

Anche il ciclista, come ogni utente della strada, deve rispettare il Codice della strada e quindi, ad esempio, fermarsi con il rosso, dare la precedenza a chi viene da destra, arrestare la marcia allo stop, rispettare i limiti di velocità, tenere la destra, non fare inversioni a “U” e così via.

Ciò nonostante l’automobilista è garante della sicurezza degli utenti della strada, dovendo arrivare a prevedere e prevenire anche le altrui imprudenze. Questo significa che se il ciclista viola il Codice della strada, non per questo l’automobilista è esente da colpa se poteva evitare l’incidente. Si pensi al caso di un ciclista che non dia precedenza allo stop ma la sua manovra sia facilmente avvistabile in anticipo: in tal caso, il conducente che, pur accorgendosi (o potendosi accorgere) del pericolo non si ferma è ritenuto responsabile.

La recente sentenza della Cassazione n.34942/2022 ha escluso ogni responsabilità in capo a un automobilista per aver investito un ciclista. Nel caso di specie, entrambi i veicoli circolavano a una velocità estremamente moderata (23 Km/h), ma il ciclista non si era fermato alla linea di stop e l’investimento era stato inevitabile in quanto la sua presenza era impossibile da avvistare con anticipo in modo da evitare l’impatto.


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