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  • AmicoAvvocato

Diritto di accesso documentazione bancaria

Secondo la normativa in vigore ormai da molti anni, il cliente della banca, cioè il titolare del rapporto, ma anche il suo successore oppure la persona che amministra i beni del correntista, hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni. La legge precisa che la banca deve evadere la richiesta entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda.

Al richiedente possono essere addebitate soltanto le spese di produzione di queste copie e null’altro.

Ma c’è di più…

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